Premesse
La “Fondazione Provinciale Bresciana per l’Assistenza Minorile IPAB” trae origine dal “Pio Istituto Derelitti”in Brescia, eletto Ente morale con Regio Decreto 29 Dicembre 1861 e deve la sua fondazione al sacerdote Don Luigi Apollonio ed alla cooperazione del sacerdote Don Matteo Magnocavallo di Brescia.
Articolo 1
DENOMINAZIONE
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Ai sensi dell’art.14 e seguenti del codice civile è costituita la fondazione denominata”FONDAZIONE PROVINCIALE BRESCIANA PER L’ASSISTENZA MINORILE ONLUS”con sede legale attualmente a Brescia.
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La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in ogni qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione”organizzazione di utilità sociale”o l’acronimo “ONLUS”.
Articolo 2
SCOPI ISTITUZIONALI
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La Fondazione non persegue finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza e socio-sanitaria.
L’attività della Fondazione consiste in iniziative intese a sostenere e promuovere nella Provincia di Brescia lo sviluppo di servizi e prestazioni socio-assistenziali e sanitarie a favore di minori abbandonati, socialmente deboli o con problemi fisici, sensoriali, psichici, caratteriali e di devianza, promuovendone l’inserimento lavorativo sociale.
La Fondazione attua le proprie finalità di assistenza attraverso:
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La concessione di sostegni economici agli enti locali, alle associazioni e ai soggetti pubblici e/o privati esistenti o operanti sul territorio della provincia di Brescia;
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L’abbattimento degli ostacoli sociali che si frappongono tra le difficoltà dei minori in oggetto, le loro famiglie e le istituzioni scolastiche e socio-educative;
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La promozione, il sostegno, la creazione, l’organizzazione e la gestione di strutture e servizi socio-educativi, sanitari e riabilitativi;
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La promozione, mediante convegni, conferenze, corsi di formazione e pubblicazioni, della crescita della cultura della solidarietà verso i minori abbandonati, socialmente deboli o con problemi fisici, psichici, caratteriali e di devianza;
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La rappresentanza e/o l’amministrazione di figure giuridiche aventi finalità socio-assistenziali-sanitarie;
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Lo svolgimento di qualsiasi altre attività utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.
2. La Fondazione ha l’obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L’Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
4. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all’Autorità di Controllo.
Art. 3
PATRIMONIO
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Allo stato attuale il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili, immobili e titoli.
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Il patrimonio potrà essere incrementato con:
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acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
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sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
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contributi a destinazioni vincolata.
3. E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
4. Per gli aggiornamenti patrimoniali si rinvia agli inventari della Fondazione.
Art. 4
MEZZI FINANZIARI
1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a) Rendite patrimoniali;
b) Contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che
private;
c) Proventi, lasciti o donazioni non destinati ad incrementare ilo patrimonio;
d) Rette ed entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.
2. E’stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5
ORGANI
1. Sono organi della Fondazione:
a) Il Presidente
b) Il Vice Presidente;
c) Il Consiglio di Amministrazione;
d) Il Revisore Legale iscritto all’Albo dei Revisori Legali.
Art. 6
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. I componenti del Consiglio sono 7 e verranno nominati con le seguenti modalità:
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3 nominati dal Presidente della Provincia di Brescia;
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1 nominato dal Presidente della Regione Lombardia;
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1 nominato dal Sindaci del Comune di Brescia;
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1 nominato dall’Ufficio Scolastico Territoriale;
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1 nominato dall’Ordinario della Diocesi di Brescia;
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni;
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono sempre essere rinominati;
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono sviluppare ogni tipo di
attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono esercitare la sorveglianza
sull’andamento morale ed economico dell’Istituto;
6. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:
– si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
– siano incompatibili o inconferibili con le cariche assunte, conformemente alle leggi
vigenti.
7. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto:
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un gettone di presenza per la partecipazione a ciascun Consiglio di Amministrazione
che non può eccedere i limiti di cui all’art.10 comma 6 lett. C del decreto Legislativo
460/97, che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
– il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti connessi all’incarico
assunto.
Art. 7
IL PRESIDENTE
Il Consiglio di Amministratore, nella prima adunanza, convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età, elegge, nel proprio seno ed a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente.
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della
Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio;
2. Spetta al Presidente:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
b) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
c) curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tenere i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
d) firmare gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione, curare l’osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma qualora si renda necessario;
e) assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica nel primo Consiglio utile e comunque non oltre 30 giorni.
Art. 8
VICE-PRESIDENTE
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, elegge, nel proprio seno ed a maggioranza assoluta dei componenti, il Vice Presidente.
Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.
Art. 9
SEGRETARIO
1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora:
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alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
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all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo;
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d’intesa con il Presidente alla gestione dei programmi di attività della Fondazione.
2. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e redige i relativi verbali.
Art. 10
DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI
1. L’assenza ingiustificata ai Consigli di amministrazione per più di tre volte consecutive costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere.
2. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinchè si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell’incarico per altre cause;
3. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione;
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione comportano, in ogni caso, la decadenza dell’intero Consiglio;
5. Il Consiglio nominato a seguito di decadenza, di cui al punto 4, resterà in carica fino alla durata del quinquennio in corso.
Art. 11
ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogniqualvolta lo richieda lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri;
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie;
3. In caso d’urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
Art. 12
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l’intervento della maggioranza
dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza dei membri;
le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale;
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario della Fondazione e determina il compenso;
3. Le deliberazioni ed il verbale dell’adunanza sono firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario; quando qualcuno degli intervenuti si allontani ne viene fatta menzione nel verbale dell’adunanza.
Art. 13
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Spetta al Consiglio di Amministrazione l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione ed inoltre:
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redigere ed approvare il bilancio o il rendiconto annuale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 4.12.1997 n.460;
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deliberare la delega di funzioni al Presidente della Fondazione;
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deliberare la delega di funzioni ai singoli Consiglieri.
Art. 14
REVISORE LEGALE
1. Il Revisore Legale è nominato dal Presidente della Regione Lombardia;
2. Il Revisore Legale dura in carica per il periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato. Allo stesso modo, il Revisore Legale decade in caso di decadenza del Consiglio;
3. Il Revisore Legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa e redige apposite relazioni sui bilanci;
4. Il Revisore Legale assiste, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a meno che non si tratti di sedute dedicate al bilancio. In questo caso la sua presenza è obbligatoria;
5. Al Revisore Legale può essere attribuito:
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un compenso, forfettario e concordato fra le parti nei limiti di cui all’art.10 comma 6 lett. c del D.L. 460/97 e calcolato facendo riferimento al comma 1 e 2 dell’art.32 dell’ex D.L. 169 del 2.09.2010;
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il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti connessi all’incarico assunto.
Art. 15
BILANCIO
1. Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
2. Entro il 30 Aprile di ogni anno, a cura del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere redatto il bilancio che dovrà essere depositato presso la sede della Fondazione.
Art. 16
SEDE
Attualmente la Fondazione ha propria autonoma sede in Brescia, in locali di proprietà di terzi, diversi dagli Enti che la partecipano. Detti locali sono condotti in locazione in forza di contratto di affitto il cui canone viene corrisposto interamente dalla Fondazione stessa con proprie risorse. Sempre con proprie risorse la Fondazione provvede alla gestione ed al mantenimento della sede, nella quale vengono svolte le attività statutarie,
In caso di risoluzione del contratto di locazione, la Fondazione reperirà altri idonei locali per trasferire la propria sede, sempre in Brescia, la quale dovrà avere le caratteristiche di autonomia e gestione di cui sopra.
Art. 17
VOLONTARIATO
La Fondazione potrà avvalersi, nei casi che riterrà opportuno, della collaborazione di personale volontario, il quale agirà gratuitamente, salvo rimborso spese documentato, secondo le indicazioni date dal Presidente, sentito il Consiglio.
Art. 18
NORME SULL’ESTINZIONE
L’estinzione della Fondazione può avvenire esclusivamente secondo le modalità negli articoli 27 e seguenti del Codice Civile.
Art. 19
NORME SULLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento, la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 della L. 23 Dicembre 1992 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20
NORME GENERALI
Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall’ordinamento vigente.
Art. 21
NORME TRANSITORIE
L’attuale Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla nomina del prossimo.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione entra in carica 90 giorni dopo l’approvazione del presente Statuto. Nel predetto termine di 90 gg. dall’approvazione dello Statuto, gli enti proponenti dovranno provvedere alle nomine di competenza.